IL CONSIGLIO DI STATO:LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO VA MOTIVATA
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Mar 20, 2023 | News | 0 commenti

Il Consiglio di Stato ha ribadito l’obbligo di motivazione della nomina quale Difensore civico
In data 17 gennaio 2023 è stata pubblicata sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) sull’appello1 proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per la riforma della precedente sentenza del TAR della stessa regione2 concernente l’elezione del difensore civico regionale.
In particolare la controversia trae origine dall’elezione del Difensore Civico della Regione Valle d’Aosta, ai sensi della l.r. 17/2011, avvenuta in data 12 gennaio 2022. Il Consiglio regionale, all’esito dello scrutinio e mediante atto n. 1130/XVI del 12 gennaio 2022, eleggeva Adele Squillaci quale Difensore civico per cinque anni. La delibera è stata impugnata dinanzi al TAR per la Valle d’Aosta dagli altri candidati alla carica (Marco Bertignono e Francesco Cordone), i quali hanno lamentato, in particolare, la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che il Consiglio regionale non avrebbe in alcun modo esternato le ragioni della propria scelta.
Il TAR, ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione, ha accolto i ricorsi e ha annullato l’elezione.
Il giudice amministrativo di primo grado, in sintesi, ha ritenuto che, sebbene quella del Difensore Civico costituisca una nomina di carattere fiduciario in cui assume un indubbio rilievo il c.d. intuitus personae, ciò “non dispensa l’Amministrazione procedente dall’obbligo di esplicitare le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati, un aspirante rispetto agli altri”. Anche in tale ipotesi, infatti, pur non occorrendo una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, il provvedimento di nomina deve comunque “dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire” (cfr. Cons. Stato, V, n. 4718/2016, concernente la nomina a Difensore Civico regionale della Campania; vedi anche id., n. 1132/2019, concernente la scelta del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania). Nel caso in esame non vi era stata l’esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa Adele Squillaci a Difensore Civico.
La sentenza è stata appellata dalla Regione Valle d’Aosta.
Il Consiglio di Stato ha infine concluso per la fondatezza dell’appello della Regione Valle d’Aosta ma solo perché nella fattispecie risultavano nel verbale le ragioni della scelta.
È stato infatti ribadito che i più recenti precedenti giurisprudenziali (per i quali si rimanda ad altri nostri precedenti articoli)3 esprimono un orientamento sostanzialmente omogeneo ed unanime rispetto al grado di motivazione necessario in scelte del tipo di quella oggetto della controversia. Tali scelte sarebbero infatti connotate dall’attribuzione di un incarico amministrativo avente funzioni di garanzia per i cittadini, per la quale è prevista un’elezione a scrutinio segreto da parte dell’assemblea politica rappresentativa, tra candidati in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza professionali prefissati dalla legge distinguendosi per la valutazione delle situazioni concrete, in relazione alla specifica disciplina procedimentale applicabile ed al livello di dibattito verificatosi.
Da dette pronunce, può infatti evincersi che:

A. L’atto di nomina non è un atto politico, bensì un atto amministrativo, seppur connotato da ampia discrezionalità e ascrivibile, come tale, alla categoria degli atti di alta amministrazione. Come tale, è atto sottoposto interamente allo statuto del provvedimento amministrativo, impugnabile avanti al Giudice Amministrativo per evitare che la scelta non sconfini nell’arbitrio, ma sia comunque logica e coerente con le finalità per le quali essa è adottata.

B. Il singolo provvedimento di nomina, anche se adottato in base a criteri eminentemente fiduciari, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici. La motivazione della scelta, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene la ragionevolezza, e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge (cfr. Cons. Stato, V, n. 3119/2021, concernente la scelta di esperti per la Commissione locale del paesaggio del Comune di Scafati).

C. Non occorre tuttavia una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, con conseguente motivazione puntuale e specifica, come se si trattasse di un procedimento concorsuale; il provvedimento di nomina piuttosto deve dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione al fine da perseguire. (cfr. Cons. Stato, V, n. 4718/2016, concernente la nomina del Difensore Civico regionale della Campania).

Conclusioni
Da quanto esposto è ancora una volta confermato che a nulla rileva che l’atto di nomina abbia o meno natura fiduciaria, in quanto il singolo provvedimento di nomina, che comporta una scelta nell’ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, non si sottrae al generale obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge 241/1990. Difatti, se si potesse scegliere liberamente che nominare, senza motivare la scelta e senza, perciò, consentire un sindacato giurisdizionale al riguardo, si dovrebbe ammettere che esistono atti amministrativi per i quali non sono rilevanti determinati vizi di illegittimità dei provvedimenti in generale, in contrasto con quanto dispone l’art. 113 Cost. e con gli elementari principi di trasparenza e di imparzialità ex art. 97 Cost., cui è funzionale, evidentemente, l’obbligo di motivazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 1132/2019, concernente l’elezione del Garante delle persone con disabilità della Regione Campania).
Sumanta Serrapede
NOTE
1 numero di registro generale 6518 del 2022.
2 n. 00038/2022.
3 “Difensore civico: non in balìa dei politici”, pubblicato su www.andci.it.

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