IL DIFENSORE CIVICO

Chi è il Difensore Civico Nazionale?

Nessun italiano è in grado di farne il nome per il semplice motivo che in Italia non è stato ancora mai eletto. Esiste, però, la figura del difensore civico comunale, provinciale e regionale. In questo articolo ne studieremo l’evoluzione verso il difensore civico nazionale.

Storia

Vediamone un po’ di storia.
Per comprendere la figura del Difensore civico occorre risalire al termine svedese “OMBUDSMAN”, che deriva dal medievale “OMBOOSMADOR”, riferito a persona che ha il potere di agire in favore degli altri.
Ombudsman tradotto letteralmente significa “uomo tramite” cioè uomo che fa da tramite tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.
Egli è certamente il tramite che media, in una posizione indipendente e super partes, tra le esigenze della Pubblica Amministrazione e del cittadino, per una giusta applicazione della legge, per un giusto procedimento, per una efficiente ed efficace erogazione dei servizi. Questa attività di mediazione non significa patteggiare o mercanteggiare, ma andare alla ricerca del giusto e del vero, sempre nel rispetto della legge e della centralità della persona umana e del cittadino.

Funzione

La funzione del Difensore Civico consiste, quindi, nel saper comporre i contrasti e rimediare alle doglianze, attraverso un confronto di posizioni differenziate e, talvolta opposte, alla ricerca di una soluzione giusta, etica, legittima.
Pertanto, egli interviene per assicurare Giustizia come “Magistrato d’influenza” o “Magistrato di persuasione”, inteso il termine Magistrato nel significato romanistico di autorità con poteri pubblici.

Figure similari storiche

Figure similari all’odierno Difensore Civico possono rinvenirsi nelle varie epoche storiche.
Ad Atene, esistevano le figure degli Euthinoi, cui era affidato il controllo dei funzionari in carica e dei Logistai, cui spettava il compito della revisione periodica dei conti dell’Amministrazione.
A Sparta esisteva il sistema dei cinque Efori, che avevano originariamente il compito di sostituire il Re in caso di assenza.
A Roma, nel 494 a.C., vennero istituiti i Tribuni della Plebe, che avevano il compito di difendere il popolo (la Plebe) dai soprusi dei patrizi.
Nel 364 d.C., nell’Impero Romano D’Oriente, nasce la figura del Defensor Civitatis, organo indipendente col compito di difendere i cittadini da soprusi, sia in materia giudiziaria che tributaria.
In seguito a tale organo vennero attribuiti altri poteri e altre funzioni, al fine di renderne l’azione sempre più incisiva nella vita sociale ed amministrativa del Paese.
Il Defensor Civitatis, cui vennero conferiti anche poteri di Polizia al fine di reprimere il fenomeno del brigantaggio, sopravvisse durante tutto il periodo della Repubblica fino ai tempi di Giustiniano (VI secolo d.C.) e venne eliminato da Leone VI “il saggio” (886-912), essendosi le sue funzioni ridotte a quelle della cura delle Pubbliche Relazioni.
Le vere radici dell’odierno Difensore Civico possono ricercarsi molto lontano nel tempo, trovando nella istituzione svedese dell’OMBUDSMAN solo una configurazione ottocentesca e moderna.

Vogliamo subito anche in Italia il Difensore Civico Nazionale

Basterebbero le osservazioni precedenti a superare il pregiudizio secondo cui, avendo origini nordiche, l’istituzione del Difensore Civico difficilmente potrà attecchire nell’Europa Meridionale, e, in particolare, nei Paesi del Mediterraneo.
Vale, invece, la pena di ribadire che l’Italia ha l’urgenza preminente della istituzione della figura del Difensore Civico Nazionale, dotato di funzioni, di strumenti e di poteri che gli consentano di esercitare l’attività di mediazione con efficienza ed efficacia e con la maggior diffusione possibile rispetto alle amministrazioni statali.
Pertanto, egli interviene per assicurare Giustizia come “Magistrato d’influenza” o “Magistrato di persuasione”, inteso il termine Magistrato nel significato romanistico di autorità con poteri pubblici.

Il Difensore Civico come Presidio di legalità

Il Difensore Civico deve essere considerato quale “Presidio di Legalità’”.
Il Difensore Civico, difatti, opera per la tutela e la difesa dei diritti di cittadinanza, vale a dire, di tutti i diritti fondamentali del cittadino e dell’individuo rispetto alle Pubbliche Amministrazioni.
La sua attività riguarda un esperto di diritto; deve essere, anche, un consigliere delle persone che hanno problemi con la Pubblica Amministrazione; una specie di “saggio”, capace di consigliare, aiutare ed intervenire presso la P.A. con le dovute maniere, non da organo di controllo, ma sapendo trovare i modi di approccio e di dialogo, nel reciproco rispetto delle funzioni.
Deve saper capire, deve saper rappresentare le problematiche, ai settori e agli uffici di competenza, non solo in termini giuridici, ma anche in termini di coerenza logico-dialettica, competenza, senza venir meno al rispetto dei principi inderogabili di coerenza, verità e legalità.
Il Difensore Civico è autorità indipendente che contribuisce, col suo operato, ad accrescere l’immagine della P.A., agevolando la partecipazione democratica e il corretto esercizio dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti.
L’azione del Difensore Civico, pertanto, migliora la qualità della democrazia, rende più trasparente l’attività pubblica, accrescendo la soddisfazione della collettività.
Per le considerazioni svolte, tale azione investe anche discipline antropologiche, quali filosofia, psicologia, sociologia, comunicazione.
In generale, il Difensore Civico ha il compito di garantire l’imparzialità e il buon andamento della P.A., segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. In particolare, le sue funzioni e i suoi compiti sono indicati e definiti dalle Leggi, dagli Statuti, e dai Regolamenti.

Carenze normative e vuoti di Difesa Civica

La legislazione nazionale e regionale è assai carente.
Infatti, manca una legge che disciplini la elezione di un Difensore Civico Nazionale. Invece, parecchie regioni da decenni hanno disciplinato i compiti e i poteri del Difensore Civico Regionale. Parecchie province italiane dispongono di un Difensore Civico Provinciale mentre i comuni mancano di un Difensore Civico.
Quest’ultima carenza appare gravissima se si considera che il Difensore Civico Comunale è un organo che viene a contatto con tutta la cittadinanza, che tutela i diritti fondamentali di tutti i cittadini, che vigila su tutti i servizi erogati dal Comune, che rappresenta tutti gli interessi della cittadinanza.

Più poteri al Difensore Civico per dare più poteri al Cittadino

Egli deve tutelare l’individuo, il cittadino in tutti i suoi diritti, in tutte le sue manifestazioni di vita, mantenendo una posizione di terzietà.
Il Difensore Civico, al di là della norma, deve esercitare una competenza generale. Secondo una norma non scritta, ma pienamente vigente, il Difensore Civico non può mai dichiararsi incompetente, almeno nell’indicare gli esatti interlocutori.
Nei limiti del possibile, del lecito, del giusto, egli deve sempre dare una risposta al cittadino, sulla base di un principio di solidarietà.
Per tale ragione, si parla anche di attività extra-istituzionali del Difensore civico, che sono diventate preponderanti rispetto ai limitati poteri fissati dall’attuale normativa (leggi, statuti, regolamenti), al punto che diviene possibile individuare due figure diverse di difensore civico: quella di diritto e quella di fatto.
La migliore dottrina non è contraria alle attività extra-istituzionali del Difensore Civico e gli riconosce il potere di intervenire, d’ufficio o su richiesta, presso Enti ed Amministrazioni diverse da quella in cui egli è istituito. Appare semplicemente frutto di disinformazione, ritenere che il difensore civico, negli enti locali, si limiti a svolgere solo una attività di “passa-carte” tra cittadini e settori dell’Amministrazione.

Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani

Va ricordato che si assiste al sorgere, in tutto il mondo, di Associazioni ed Istituti aventi lo scopo di studiare i problemi che riguardano la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento ai casi di cattiva amministrazione.
In Italia esiste l’Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani (ANDCI), unica e unitaria Associazione dei Difensori Civici Italiani. E’ una associazione indipendente, senza fini di lucro e intende sostenere e incentivare la cultura della difesa civica in Italia.
Nell’anno 2002, il 16 febbraio, si è tenuto a Napoli il primo congresso nazionale dei Difensori Civici Italiani. In tal occasione è stata costituita l’A.N.D.C.I. che si propone il passaggio dalla burocrazia alla civicrazia intesa come potere effettivo del cittadino.
L’Associazione intende incentivare la cultura della difesa civica in Italia, attraverso l’affermazione della figura e del ruolo dell’Ombudsman.
Primo Presidente dell’Associazione è l’Avv. Giuseppe Fortunato.

Anche Civicrazia per il Difensore Civico Nazionale

Civicrazia è la coalizione, nata il 10 giugno 2006, di organismi e associazioni, a cui partecipa l’A.N.D.C.I. e che è impegnata per il Cittadino Protagonista.
Civicrazia è oggi anch’essa, unitamente all’ANDCI, impegnata per la creazione della figura del Difensore Civico Nazionale per rendere la società civile la vera protagonista della vita sociale e politica italiana.
Civicrazia rappresenta oltre 4000 associazioni ed è attualmente guidata da un Comitato Guida costituito dalle seguenti 20 Associazioni: Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani, Adiconsum, Confindustria Servizi Assida, Associazione Nazionale Portavoce, Servizi Innovativi, Exodus, Federazione Antiracket Italiana, Greenpeace, Dimensione Europea Lega Anti-vivisezione, la Caramella Buona, Lions, Movimento Consumatori, Movimento di Volontariato Italiano, Organismo Unitario dell’Avvocatura, Telefono Amico, Telefono Azzurro, Unione Italiana Ciechi, Unione Italiana Coltivatori, WWF.
Alla Rete Civicratica partecipano anche l’Ordine Nazionale degli Psicologi, l’Agenzia dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

2023: grande sfida per il Difensore Civico Nazionale

Si tratta quindi di un impegno ciclopico indirizzato soprattutto verso il Parlamento Italiano dove va approvata la norma per la elezione del Difensore Civico Italiano.
85 Parlamentari, contattati di persona dai componenti della Rete Civicratica, hanno espresso la loro adesione e il loro impegno per la elezione del Difensore Civico Nazionale Italiano.
Si colmerà in tal modo il grave ritardo con cui il Parlamento Italiano si accinge a superare il divario tra l’Italia e l’Europa, essendo l’Italia l’unica Nazione Europea a non avere ancora nominato il Difensore Civico Nazionale.
A tal proposito dobbiamo ricordare:
– le “osservazioni del Comitato dei diritti umani dell’ONU, del 3 agosto 1994, con cui l’Italia fu invitata a istituire il difensore civico nazionale;
– la “raccomandazione” del 1975, con cui è stata sollecitata l’introduzione dell’Ombudsman statale e locale;
– la “risoluzione” del 23 settembre 1985, con la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri a favorire gli incontri tra gli Ombudsman nazionali circa la giurisdizione esercitata degli Organi previsti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
– la “raccomandazione” del 23 settembre 1985, con cui è stato sollecitato da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, l’ampliamento dei poteri dell’Ombudsman in ordine alla tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
– la “dichiarazione finale” della VI Conferenza Mondiale di Buenos Aires del 20-24 ottobre 1996, con la quale:
a) sono state evidenziate le caratteristiche fondamentali del D.C. (indipendenza, accessibilità, flessibilità e credibilità);
b) si è affermata l’esigenza di tutela delle classi più deboli e dei popoli indigenti;
c) sono state incoraggiate le iniziative a favore della tutela dei diritti, sollecitando l’ONU a sostenere le iniziative assunte a tal riguardo dai Difensori civici e dall’Istituto Internazionale dell’Ombudsman.
L’Italia non può più rimanere sorda a questi richiami.
Sarà questa la legislatura che istituirà il Difensore Civico Nazionale?