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Difensore civico digitale: quali opportunità per il cittadino e le imprese
Il difensore civico digitale: quando il cittadino puo’ rivolgersi al difensore civico per obbligare la PA ad attuare le previsioni del Codice digitale
I compiti del difensore civico digitale
Il Decreto Legislativo relativo alle “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124” compie una profonda rivisitazione del “vecchio” CAD andando a modificarne 56 articoli e ad abrogarne 27.
Tra le principali innovazioni si annovera quella riguardante la PA e le imprese che accompagnerà il passaggio da una PA autoreferenziale ad una PA che, per la prima volta, getta le basi perché sia essa stessa ad entrare nelle case dei cittadini e non viceversa.
L’articolo 15 del nuovo Codice, di modifica dell’art. 17 del CAD, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
Quando un cittadino o una impresa avrà bisogno del difensore civico digitale?
A titolo di esempio si citano alcuni casi ricorrendo i quali il cittadino potrà rivolgersi al difensore civico digitale.
Ai sensi dell’art. 3 del CAD, i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche, nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Ebbene, nel casso in cui il cittadino intenda potersi relazionare con la PA facendo ricorso alla posta elettronica digitale e la amministrazione non fornisce tale servizio, potrà rivolgersi al Difensore civico per il digitale che si attiverà affinchè la funzione competente si adegui a detta richiesta, entro 30 giorni.
Ai sensi dell’articolo 4 del CAD, il cittadino e le imprese hanno il diritto di poter partecipare ad un procedimento amministrativo in modalità digitale e attraverso le stesse modalità deve poter accedere ai documenti e agli atti di quel procedimento.
Anche in questo caso, in presenza di una inadempienza della PA il ricorso al Difensore civico digitale ha il fine di costringere la PA ad adeguarsi alle prescrizioni di legge.
Articolo 5 del CAD, il cittadino e le imprese hanno il diritto di effettuare pagamenti nei confronti della PA ricorrendo a modalità digitali e quindi evitare di doversi recare presso gli uffici della PA. Se la PA non mette a disposizione tale opportunità è possibile rivolgersi al Difensore civico digitale affinchè questi si attivi perché la PA rimuova le cause del disservizio.
Articolo 6 del CAD, il cittadino e le imprese hanno il diritto di potere comunicare con la PA attraverso l’uso della posta elettronica certificata, se tale diritto non è esercitabile è ammesso rivolgersi al Difensore civico per il digitale affinchè si attivi nei confronti degli uffici che devono garantire detto diritto.
Articolo 37 del codice: è fatto carico alla PA di detenere i documenti digitali che per legge è tenuta a conservare e renderlo accessibile al cittadino ogni qual volta questi ne faccia richiesta, quindi, il cittadino non ha più l’obbligo di doverlo fare. Anche in questo caso una violazione da parte della PA consente al cittadino di chiedere al Difensore civico per il digitale di intervenire