I COMUNI E LA DIFESA CIVICA

Set 21, 2021 | News | 0 commenti

E’ noto e non serve sorprendersi alla lettura del titolo: il Difensore Civico comunale è stato purtroppo soppresso dalla legge 42 del 26 marzo 2010, e con una motivazione ormai di moda vale a dire il contenimento della spesa pubblica.
E’ stato, infatti, stabilito che tra le misure che i Comuni devono adottare allo scopo, è prevista la soppressione del Difensore civico “comunale”.
E allora -si dirà- di cosa parliamo?

La legge però stabilisce che sulla base di apposita convenzione, le funzioni dei Difensori civici comunali possono essere attribuite ai Difensori civici della Provincia in cui l’Ente locale è compreso, che vengono denominati così Difensori civici territoriali.

Quindi il Difensore civico territoriale è chiamato a interpretare il ruolo di garante e difensore dei diritti dei soggetti che appartengono alla comunità territoriale (anche del Comune), nei loro rapporti con la PA ed è un mezzo di risoluzione di controversie con la PA e di divergenze di interessi nonché un collegamento tra Cittadino e amministrazioni così da risolvere incomprensioni,  situazioni di abusi,  mancanze o ritardi dell’amministrazione pubblica.

Quindi anche i Comuni – sprovvisti per legge del Difensore Civico Comunale – potrebbero decidere di donare ai propri residenti siffatta tutela a mezzo di convenzioni, così da garantire loro assistenza.

Come sempre il Difensore Civico  – che non è un Giudice – verrebbe poi chiamato a verificare la fondatezza della doglianza segnalata dal cittadino intervenendo verso i competenti Uffici della pubblica amministrazione interessata, accedendo ad atti e documenti pubblici necessari all’istruttoria, per poi sollecitare i necessari chiarimenti ovvero la tempestiva conclusione di un procedimento qualora l’amministrazione pubblica competente rimanesse inerte verso il cittadino interessato o allo stesso Difensore civico territoriale. Inoltre tale estremo garante territoriale dei cittadini potrebbe suggerire proposte risolutive agli organi e uffici competenti rispetto ai problemi segnalati e trattati nonché intervenire in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 e infine potrebbe fornire ai cittadini chiarimenti anche in un’ottica deflattiva dei contenziosi, e conclusivamente svolgere in genere tutte le funzioni attribuite dalla legge.

Inoltre va ricordato che il Difensore Civico regionale ha sui comuni i poteri sostitutivi secondo l’art.136 del decreto legislativo 267 del 2000 e procede anche alle indagini preventive

Ecco perché è importante che i cittadini si rendano conto del proprio ruolo, comprendano che sono in grado di chiedere ed ottenere servizi meritevoli, e che smettano di essere soggetti passivi e diventino protagonisti del vivere politico e sociale.

Se la figura del Difensore Civico è sentita come essenziale in una comunità, quest’ultima deve chiedere al proprio amministratore di proporre la convenzione di cui si parla, così da garantire la sussistenza di un soggetto indipendente munito dei necessari poteri per pretendere chiarimenti e risolvere le conflittualità con i cittadini
Se si ricorda poi che la difesa civica è gratuita per il cittadino, allora si comprende bene quale importanza possa avere tale figura anche a livello comunale.
di Gianfranco Esposito

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