SPECIFICITÀ DELL’OMBUDSMAN SVEDESE

Specificità dell’Ombudsman svedese

L’evoluzione del ruolo istituzionale dell’Ombudsman svedese è stata accompagnata da un graduale e progressivo mutamento circa la posizione di tale soggetto, l’ambito di competenza dei poteri e i rimedi a sua disposizione. Infatti con l’affermarsi della funzione di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, si è andato progressivamente affermando il requisito della indipendenza dell’Ombudsman non solo dal potere esecutivo, ma anche dal potere legislativo. La nomina dell’Ombudsman spetta al Parlamento (rectius ad una Commissione di elettori scelti dal Parlamento in modo da rispettare la proporzione dei gruppi politici) e all’assemblea elettiva è legato da un rapporto assimilabile al rapporto fiduciario: infatti mantiene stretti rapporti col Parlamento tramite la Commissione legislativa, che può propone la revoca se viene meno la fiducia e alla quale sono diretti i rapporti annuali presentati dall’Ombudsman. Ciononostante il Parlamento può solo emanare direttive di carattere generale e non impartire istruzioni vincolanti che siano idonee a condizionare il modus operandi dell’Ombudsman in singoli casi concreti, né interviene in ordine agli aspetti organizzativi dell’ufficio e nella scelta dei collaboratori. Tra i sintomi ulteriori del rafforzamento della posizione di autonomia dell’Ombudsman rispetto al Parlamento si possono annoverare sia l’imparzialità richiesta per l’elezione che la determinazione del periodo di durata in carica nel termine invariabile di quattro anni, unita alla prassi usuale della riconferma al termine del mandato. Parallelamente il ruolo di controllo sul governo, il quale supponeva invece che l’Ombudsman fosse un fedele rappresentante del Parlamento in carica, si è andato depotenziando. In ordine ai settori cui si estende il controllo dell’Ombudsman, la Costituzione Svedese del 1809 gli ha attribuito il compito di assicurare il rispetto della legge da parte dei tribunali e della P. A. Sono quindi soggetti alla sua vigilanza ispettiva in primis i magistrati e, a tal proposito, possiamo asserire come ciò non sia stato ritenuto lesivo dell’autonomia e indipendenza della magistratura, preso atto del tipo di poteri non giuridicamente vincolanti di cui dispone l’Ombudsman, il quale non può modificare le decisioni dei giudici e dei funzionari pubblici, né impartire direttive in ordine ad esse. Sono poi assoggettabili al controllo dell’Ombudsman tutti i funzionari dell’amministrazione statale, civile e militare, gli organi locali della P.A. statale e, a partire dal 1957 compatibilmente con la loro condizione di autonomia, anche gli organi amministrativi comunali che inizialmente non si era ritenuto di far rientrare nella competenza dell’Ombudsman considerato che l’attività comunale non era rilevante ai fini del controllo sul governo. E’ invece escluso dalla vigilanza dell’Ombudsman l’operato del Governo e dei ministri i quali in relazione alla separazione tra direzione politica e gestione amministrativa sono responsabili del solo indirizzo politico e quindi sono sottoposti al diretto controllo politico del Parlamento. L’Ombudsman esercita un controllo sulla legittimità, intesa genericamente come rispetto delle norme giuridiche, degli atti e sul comportamento della P. A.; è invece escluso il sindacato sul merito degli atti amministrativi discrezionali, che può essere effettuato nell’ambito dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per mezzo dei quali l’organo decidente è titolare di una competenza che involge un sindacato sia sotto il profilo della legittimità che dell’esercizio del potere discrezionale. Peraltro, anche nelle ipotesi di sindacato circoscritto alla legittimità, il cittadino può rivolgersi cumulativamente all’Ombudsman, al giudice ordinario e a quello amministrativo considerato che diversi sono i rimedi e i poteri di cui essi rispettivamente dispongono. Tuttavia nella prassi applicativa l’Ombudsman generalmente si astiene dall’esercitare i suoi poteri di controllo sulle vertenze pendenti a meno che sia stato commesso o stia per essere commesso un errore: nel qual caso interviene a chiedere spiegazioni all’organo responsabile e a suggerire eventuali rimedi da adottare nelle successive fasi in modo da evitare inutili contenziosi. Esaminando da ultimo le modalità attraverso cui l’Ombudsman svedese espleta le sue attività e i poteri che gli sono conferiti occorre prendere in considerazione, in ordine alle prime, che egli può intervenire, sia a seguito di un ricorso scritto e sottoscritto da un cittadino o motu proprio, a seguito di semplici segnalazioni e di notizie riportate dai mezzi di informazione. Anche qualora non sia titolare di un interesse giuridico personale e diretto al caso il cittadino può rivolgersi a questa istituzione anche se titolare di un interesse semplice o di fatto, sine die, e senza la necessità del previo esaurimento di altri rimedi. L’Ombudsman peraltro gode di una ampia discrezionalità nel valutare se dar seguito ai reclami dei privati: dopo una generica delibazione in ordine alla loro fondatezza e quando ritenga che la questione sottoposta sia di sua competenza, provvede a rendere edotto e a chiedere spiegazione all’ufficio interessato. Successivamente svolge un’attività investigativa tramite ispezioni in loco, prove testimoniali ed esame dei documenti amministrativi: attività queste rese effettive dalla previsione per cui le autorità amministrative de quibus sono tenute a fornire la collaborazione richiesta. Occorre rammentare che le ispezioni effettuate dall’Ombudsman in nuce al procedimento non vanno commistionate con le ispezioni svolte dal medesimo nell’ambito del generale potere di indagine che gli è riconosciuto al fine dell’esercizio officioso della sua funzione di controllo; ciò costituisce uno dei mezzi più incisivi per pervenire alla rilevazione di illegittimità e negligenze. In concomitanza con la configurazione assunta dall’Ombudsman nell’ordinamento svedese si può notare un progressivo sviluppo per ciò che concerne i poteri di cui dispone in esito alle indagini per porre rimedio alle situazioni patologiche ravvisate. La Costituzione Svedese del 1809 gli attribuiva il potere di esercitare l’azione penale contro quei funzionari (giudici inclusi) che nell’esercizio delle loro funzioni avessero commesso atti illegittimi ovvero avessero omesso un fedele adempimento ai doveri scaturenti dall’ufficio di cui erano titolari: si trattava di un potere incisivo che faceva dell’Ombudsman un pubblico accusatore, in coerenza con l’originaria configurazione dell’organo come strumento di controllo della P.A. Tuttavia, nel corso del tempo, tale potere è stato esercitato sempre più saltuariamente dall’Ombudsman il quale ha optato con maggiore frequenza per la formulazione di ammonizioni nei confronti dei funzionari che operassero scorrettamente, in ossequio ad una procedura dapprima affermatasi in via di prassi e successivamente fatta propria dalle istruzioni periodicamente emanategli dal Parlamento. Sempre per quanto concerne i funzionari, l’Ombudsman può notiziare dell’infrazione riscontrata gli Organi titolari del potere disciplinare nei confronti del responsabile, affinché venga attivato un eventuale procedimento disciplinare; mentre se la violazione non è grave può limitarsi a prendere atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti. Rispetto agli atti delle autorità controllate egli non è titolare di alcun potere di annullamento, revoca o modificazione: può solamente emanare inviti alle autorità amministrative investite dal suo controllo, che tali atti hanno posto in essere, affinché li riesaminino e se del caso procedano al loro annullamento ovvero revoca. Occorre a tal proposito precisare che le autorità suddette non hanno l’obbligo giuridico di conformarsi alle raccomandazioni dell’Ombudsman e questi può manifestare la propria insofferenza per i comportamenti soprassessori o elusivi delle P.A. controllate solo al Parlamento, affinché adotti eventuali provvedimenti in sede politica (intervenendo presso il Governo) ovvero in sede legislativa. Uno degli strumenti più incisivi di cui dispone l’Ombudsman è la relazione che egli presenta annualmente al Parlamento che, una volta approvata, viene pubblicata e portata a conoscenza dell’opinione pubblica. In tale relazione oltre a rendere edotto il Parlamento circa l’attività espletata, l’Ombudsman riferisce sulla situazione della P. A., segnala la necessità di interventi legislativi volti sia ad introdurre nuove norme giuridiche sia a colmare eventuali difetti e lacune che la prassi abbia eventualmente evidenziato. Da ciò emerge come l’Ombudsman non sia titolare di poteri cogenti, bensì ampie facoltà di persuasione, la cui efficacia dipende soprattutto dall’incidenza degli argomenti portati a fondamento dei rari interventi che fanno di tale organo una “magistratura di influenza”.

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