RAPPORTO FRA DIFENSORE CIVICO E SANITÀ

Ago 31, 2017 | News | 0 commenti

Rapporto fra Difensore civico e Sanità

Dal punto di vista etimologico l’Ombudsman, letteralmente “Uomo che funge da tramite”, è chi affronta inefficienze, abusi ed omissioni della pubblica amministrazione, nonché questioni che vedano contrapposte la stessa ed il Cittadino.

E’ un’istituzione conosciuta in tutto il mondo che, dai dati dalla Presidenza dell’International Ombudsman Institute, risulta essere operativa in oltre 75 Paesi; a livello comunitario, invece, tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Italia, hanno istituzionalizzato, l’istituto, a livello nazionale.

La figura dell’Ombudsman non poteva che nascere in Scandinavia, uno dei Paesi con radicata tradizione democratica, dove la distanza fra Istituzioni e cittadini è meno marcata ed il ricoprire cariche pubbliche è più sentito come un impegno verso la collettività piuttosto che un privilegio personale, quale sovente e purtroppo accade nei Paesi latini.

In Italia, il dibattito sull’opportunità di istituire tale organo nasce negli anni 60’, con, in prima fila, Carlo Arturo Jemolo; rincresce, purtroppo, sottolineare che l’ordinamento italiano sia l’unico, fra quelli dei paesi comunitari, a non aver istituito un Ombudsman nazionale. Tuttavia si è giunti, quanto meno, alla formale previsione di un’istituzione ispirata a questo, sebbene con azione limitata al solo livello regionale. E’ quello da noi conosciuto quale ‘’Difensore Civico’’.

A partire dagli anni ’60, ad oggi, la lotta per l’acquisizione, nel nostro Ordinamento, di un Difensore Civico è stata ardua. Agli inizi vennero espresse opinioni scettiche in quanto, se da un certo verso si sottolineava la mancanza, in Italia, di quelle connotazioni (popolazione omogenea e poco numerosa, superficie territoriale ristretta, senso civico, rispetto della legalità) che ne avevano favorito il positivo sviluppo negli ordinamenti stranieri, per un altro si paventavano indebite invasioni di competenza nei confronti dei preesistenti strumenti amministrativi e giurisdizionali di tutela del cittadino. Ciononostante, l’importanza della presenza di una figura, garante della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, si è fortificata al punto da rendere l’istituzione della figura stessa una priorità. Non è superfluo ricordare che la figura del Difensore civico è tutelata dall’articolo 11 del Decreto legislativo 267/2000, in base al quale lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del Difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Sta, poi, allo statuto disciplinare l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonchè i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Una delle tematiche che, più da vicino, interessano il cittadino e la sua tutela, risulta essere il rapporto fra Difensore Civico e sanità. A tal proposito va citata la Legge Gelli – Bianco (legge 8 Marzo 2017 n°24), che ha acquisito piena efficacia il primo Aprile 2017, in tema di “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Tra le novità di carattere amministrativo introdotte, notiamo l’istituzione della figura del Garante del diritto alla salute (in base all’articolo 2), funzione che potrà essere affidata dalle Regioni all’ufficio del Difensore civico. Il Garante potrà essere adito anche gratuitamente ed ha il potere di acquisire gli atti relativi alle segnalazioni pervenute e agire per la tutela del diritto leso, avendo poteri di intervento indicati dalla legislazione regionale. Ogni regione avrà un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente; il centro raccoglierà tutti i dati sui rischi clinici sia delle strutture pubbliche che di quelle private, nonché sul contenzioso, inviandoli, poi, all’osservatorio delle buone pratiche per la sicurezza nella sanità.

Si tratta, sicuramente, di un aspetto mancante al nostro ordinamento e che risulta di grande importanza sia in riferimento all’istituzione della figura del Garante – che, con ogni probabilità, negli anni assumerà un ruolo centrale nella gestione “stragiudiziale” delle pratiche aperte da parte di chi assume essere stato danneggiato – che in riferimento alla possibilità di raccolta di dati che sino ad oggi non esistono e che sicuramente hanno una grande importanza a livello nazionale.

La Sanità è una questione incandescente: ricordiamo la relazione del Difensore civico del Piemonte, tenutasi a inizio giugno, inerente la tutela dei diritti delle persone anziane non autosufficienti. A questo proposito, nelle scorse settimane sono state segnalati numerosi comportamenti e procedure illegittime, spesso vessatorie, di alcune case di cura convenzionate. A maggio è risultata la segnalazione alla Procura della Repubblica, da parte di un istituto, per sollecitare interventi nei confronti di familiari oppostisi alle dimissioni di un loro congiunto, annunciando possibili rivalse economiche nei confronti dei pazienti che prolungano la degenza oltre i tempi prestabiliti. Numerosi anche i casi in cui le famiglie o gli stessi pazienti, al momento del ricovero in struttura, sono stati obbligati a sottoscrivere l’impegno a non prolungare la degenza oltre un certo periodo di tempo. Che queste pratiche risultino illegittime è sancito dalla Costituzione, che non impone alle famiglie alcun obbligo di cura e assistenza dei congiunti, obbligo a cui deve invece adempiere il Servizio Sanitario attraverso le istituzioni pubbliche come le ASL e gli enti privati convenzionati come, appunto, le case di cura. Parliamo, dunque, di situazioni che evidenziano ulteriormente l’importanza di una figura, lontana dal mondo politico e dotata di adeguate referenze, in grado di tutelare il cittadino affinché vessazioni di questo tipo non passino inosservate.

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