NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DISABILI, LA REGIONE CAMPANIA SOCCOMBE DI NUOVO SOTTO I RIFLETTORI.

Nov 30, 2018 | News | 0 commenti

Dopo la tribolata nomina del Difensore Civico della Campania, l’avvocato Giuseppe Fortunato, che dopo sei anni di battaglie giudiziarie e otto sentenze favorevoli si è insediato il 14 luglio scorso, il Tar Campania è di nuovo a contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla Regione per la nomina del Garante per i Diritti dei disabili, pronunciandone l’annullamento.

Il Consiglio Regionale aveva infatti nominato Giuseppe Bove, con un vero plebiscito (33 voti), ma uno degli aspiranti alla nomina, l’avv. Paolo Colombo, ha fatto ricorso al Tar, ed ora è arrivata la sentenza che dà ampiamente ragione ai motivi del ricorrente.

La nomina – è chiaramente spiegato nella sentenza – è annullata per “eccesso di potere per arbitrarietà, macroscopica illogicità, errato presupposto, violazione delle leggi regionali 25/2017 e 17/1996; per difetto di motivazione; per eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per mancata predeterminazione di autolimiti”.

La Regione si difende sostenendo una designazione basata sul criterio dell’ “intuitu personae” e della scelta fiduciaria, fatta tra l’altro, sulla base di una votazione a scrutinio segreto.

Il Tar adesso, così come il Consiglio di Stato nel caso del Difensore civico allora, demolisce ancora una volta questo ” impianto”, a vantaggio del merito e delle capacità professionali di un candidato, e soprattutto affermando quella comparazione dei curricula, che la stessa legge prevede rispetto alle mere scelte di carattere politico-clientelare.

Il Tar evidenzia che, da un attento esame dei due profili, emerge “una divergenza di professionalità, di titoli e di esperienza così eclatante e indiscutibile da rendere la scelta dell’amministrazione irragionevole e, quindi, illegittima”, precisando che: “Dalla ricostruzione dei tratti essenziali del profilo del garante, emerge che la nomina dello stesso non rientri tra gli atti di natura politica, ma tra quelli amministrativi, caratterizzati da una ampia discrezionalità, e quindi sindacabili dal giudice amministrativo”.

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