LA DIFESA CIVICA SEGNALA E L’AUTORITA GARANTE ARCHIVIASENZA MOTIVARE
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Dic 10, 2023 | News | 0 commenti

Un’assurda archiviazione 

Dobbiamo oggi chiederci perché l’Autorità per la concorrenza e il mercato non è intervenuto, non essendoci motivazione alla sua ingiusta archiviazione. Questo è il recente esito dell’esame, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’argomentata segnalazione ricevuta nel mese di luglio ultimo scorso dall’allora Difensore Civico della Regione Campania Avv. Fortunato, segnalazione avente a oggetto le pratiche di illegale esternalizzazione delle prestazioni sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti in favore di soggetti privati del tutto privi degli indispensabili titoli autorizzativi e di accreditamento. In maniera apoditticamente lapidaria, la predetta Autorità ha completamente eliso la forza dei fatti e degli argomenti portati alla sua attenzione dall’Avv. Fortunato, preferendo riscontrare che, in relazione a quanto denunciato circa la violazione delle norme a tutela della concorrenza , «non risultano allo stato emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti», salvo poi ammettere, timidamente, che la questione segnalata «appare investire eventualmente profili di competenza del Giudice ordinario».

Sgomento e indignazione.

L’apodittico pronunciamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato provoca in chi vorrebbe una psichiatria libera e finalmente psicoterapeutica due emozioni fondamentali.

SGOMENTO, perché si tratta di un pronunciamento vistosamente e, per così dire, ostinatamente contra legem. Contrario ai princìpi fondamentali stabiliti dal D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali; ai princìpi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici, sanciti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021; contrario, infine, allo stesso dettato normativo del Decreto 19 dicembre 2022, cosiddetto «Schillaci», in materia di «valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».

Nell’art. 2, co. 1, del suddetto decreto si legge, infatti, testualmente che «l’accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, già in possesso di autorizzazione sanitaria, la qualifica di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ha durata limitata nel tempo ed è finalizzato a garantire condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività».

INDIGNAZIONE, perché il citato pronunciamento viene patentemente a sconfessare quanto più volte ribadito dalla stessa Autorità, circa l’ineludibile necessità:

  • che l’obiettivo di apertura dei sistemi di accreditamento a dinamiche concorrenziali fosse perseguito attraverso un sistema di convenzionamento delle imprese private che operasse su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente;
  • di un intervento nel settore del servizio sanitario, che aumentasse le condizioni di concorrenza nell’accesso – equo e non discriminatorio – delle strutture private all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Domande

La immotivata  «archiviazione caso» operata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato scatena nuovi interrogativi che scottano.

Come mai la cennata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che è una Autorità amministrativa indipendente e che dovrebbe svolgere la sua attività e prendere decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo, decide di andare contro la legge e di rinnegare sé stessa proprio nel campo della tutela dei sofferenti psichici e non fornire nessuna motivazione? Tutela, quest’ultima, che, secondo le preziose riflessioni dell’Avv. Fortunato, è – in termini logici, sociali, umani, prima ancora che giuridici – «cardine dell’ordinamento» perché riguarda persone che, ancor più che i malati fisici, hanno per tale loro condizione di sofferenza psichica una estrema difficoltà a salvaguardare i propri diritti inalienabili.

Come mai princìpi e valori consustanziali della civiltà, che sono assurti a vere e proprie conquiste stabilizzate nel campo generale della concorrenza e del mercato, paiono diventare vette irraggiungibili quando si tratta più specificatamente di salute e, in particolare, della salute dei sofferenti psichici?

Brama da tutte le persone oneste di risposte

Rifiutare senza motivazione di esaminare le vicende è molto grave. Nell’amara delusione provocata dal pronunciamento dell’ Autorità, ci si augura che le attività della magistratura propiziate dall’azione dell’Avv. Fortunato – già Difensore Civico presso la Regione Campania – e, nello specifico, gli approfondimenti e le attività di indagine che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli vorrà esperire possano stimolare il sistema di governo politico e amministrativo del Sistema Sanitario  a desistere dall’insopportabile atteggiamento ponziopilateso fin qui tenuto, al fine di individuare e mettere in atto risposte concrete alle numerose domande sulla perniciosità delle denunciate prassi di esternalizzazione a Soggetti senza i requisiti e favoriti dai poteri politici in violazione di ogni sana concorrenza.

Santolo Lanzaro

Manager in strutture residenziali psichiatriche territoriali private accreditate

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