IL DIFENSORE CIVICO IN EUROPA

Nov 29, 2016 | News | 0 commenti

 

Il Difensore Civico in Europa

 

A partire dalla seconda metà del XX sec., il concetto di Difensore civico comincia ad affermarsi in tutto il mondo, in particolare nei Paesi dell’Est europeo a seguito dell’instaurarsi di ordinamenti sociali di tipo democratico.

In particolare, in Europa alla diversità di funzioni che gli “ombudsmen” svolgono nei vari Paesi corrisponde anche una diversità di definizioni. Il termine più vicino al concetto di “procuratore” è quello di “avvocato” e infatti il Difensore civico è chiamato “Volksanwalt” (“avvocato del popolo”) in Austria, “Difensore civico” in Italia, “defensor del pueblo” in Spagna. Un concetto affine esprimono anche le definizioni usate in Svizzera (“Beauftragter in Beschwerdesachen”, “procuratore per i ricorsi”), in Polonia (“procuratore per i diritti civili”), nella Repubblica Federale di Germania (“Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages”, “Incaricato parlamentare per il controllo dell’applicazione dei principi democratici e costituzionali nelle forze armate”). La Francia ricorre al termine di “médiateur”, che esprime anche l’importante funzione di mediazione che il Difensore civico è chiamato a svolgere. In Gran Bretagna le varie figure di Difensore civico vengono definite “Commissioner”: esiste il “Parliamentary Commissioner for Administration”, i “Locai Commissioners” e il “Health Commissioner”. Lo stesso avviene in Australia e in Nuova Zelanda, mentre nelle province canadesi ha preso piede il termine “ombudsman”. I paesi che hanno assunto il sistema giuridico anglosassone, come Israele o le ex colonie africane, usano anch’esse la parola “Commissioner” o “Commission”, quest’ultima quando l’istituto del Difensore civico assume la forma di organo collegiale, come nel caso della “Permanent Commission of Inquiry” della Tanziana. A tale definizione è strettamente collegato il concetto di indagine e ricerca.

Comparando tra loro i vari sistemi europei che disciplinano la figura del difensore civico in Europa, si riscontrano alcuni aspetti comuni di natura fondamentale, strutturale, quali, ad esempio, le motivazioni giuridiche, sociali e politiche che hanno portato all’istituzione del Difensore civico, i modelli passati e contemporanei cui si sono, quantomeno, ispirate le istituzioni di nuova creazione in questo campo, e infine le caratteristiche organizzative dei vari sistemi. Tuttavia, tali aspetti comuni si riducono e comportano scostamenti dal modello ideale laddove si debba tener conto di compromessi politici, dei bisogni reali e della necessità di inserire questi sistemi entro strutture già esistenti. Negli ordinamenti sociali di tipo parlamentare, il parlamento è sovrano per quanto riguarda la nomina e la destituzione del Difensore civico. La dipendenza di quest’ultimo dal parlamento è massima laddove la nomina del Difensore civico avviene dopo ogni elezione parlamentare (ad esempio in Danimarca e Norvegia). Anche il Difensore civico finlandese viene nominato per un periodo di tempo pari a quello della legislatura parlamentare (quattro anni), ma uno scioglimento anticipato del parlamento non ha conseguenze per il suo mandato. In Austria i Difensori civici rimangono in carica per sei anni, indipendentemente dalla durata della legislatura parlamentare, e possono essere rieletti una volta. Il mandato di ogni Difensore civico ha inizio, ogni sei anni, il 1° luglio. I difensori civici nominati prima della scadenza del mandato precedente rimangono in carica solo fino alla naturale scadenza di quest’ultimo. La revoca del mandato di un Difensore civico da parte del parlamento avviene diversamente a seconda del paese: in Danimarca e Svezia, può essere decisa in qualsiasi momento a maggioranza semplice; in Norvegia con la maggioranza dei due terzi. In Finlandia e in Austria, invece, il parlamento ha piena fiducia nell’operato futuro del Difensore civico: la costituzione di questi due paesi non prevede infatti la possibilità di revoca dell’incarico. In tutti i paesi il Difensore civico è tenuto a render conto al parlamento del proprio operato. Va poi sottolineato lo stretto legame spesso riscontrabile tra il Difensore civico e il sistema delle petizioni parlamentari. Tale legame è molto evidente in Gran Bretagna, dove il “Parliamentary Commissioner” può agire solo se un “Member of Parliament” gli trasmette una petizione. Il parlamento funge quindi da “filtro”. Lo stesso vale per il “médiateur” francese, al quale i reclami dei singoli pervengono per il tramite di un deputato o di un senatore. Simile è la funzione del Difensore civico della Renania-Palatinato, dove lo stesso è uno strumento della commissione per le petizioni del locale parlamento.

Tra le diverse funzioni ricoperte dal Difensore civico nei vari Paesi si prevedono inoltre: una funzione di controllo, una funzione di composizione di conflitti, una funzione di riforma e una funzione di rappresentanza politico-democratica.

Per concludere, anche l’Unione europea dispone di un proprio istituto di Difesa civica, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo. A livello europeo alcune disposizioni del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore in data 1° novembre 1993), hanno introdotto la figura dell’Ombudsman dell’Unione, denominato Mediatore europeo. Tale riconoscimento fu rafforzato solennemente della “Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.” (artt. 41- 43), proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000, e si è ora consolidato nell’ordinamento dell’U.E. rientrando a pieno titolo nel testo della Costituzione europea adottata a Roma il 29 ottobre 2004.

Attualmente tale carica è ricoperta da Emily O’Reilly a partire dal 1 ottobre 2013.

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