L’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli – Bianco) ha attribuito alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale, intendendo conferire ulteriore ruolo e funzioni al Difensore civico quale organo a difesa di cittadini che ritengono di essere vittime di abusi o disservizi nel contesto dei servizi sanitari, fungendo così da tramite con le istituzioni.
Con la menzionata disposizione normativa il legislatore ha inteso far rivivere l’istituto del Difensore Civico, posto a garanzia e tutela del cittadino con il compito precipuo di accogliere, in seconda istanza, i reclami respinti dall’ufficio erogatore del servizio.
Secondo alcuni questa figura si affaccia per la prima volta in Svezia nel 1809 come ombudsman che significa “soggetto che fa da tramite” mentre, per altri, una figura analoga al difensore civico può rinvenirsi sin dai tempi della Repubblica dell’Impero Romano nella figura del tributo della plebe a cui era attribuito lo ius intercessionis.
In Italia, abolita nel 2010 la figura del difensore civico comunale per esigenze di bilancio, residua la figura del difensore civico regionale e delle Province Autonome riunito presso la Conferenza delle Assemblee legislative regionali, che ha espresso un Coordinamento nazionale che rappresenta la struttura istituzionale della Difesa civica italiana, collegata alla rete europea dei Difensori Civici, in connessione con il Mediatore Europeo.
La potenziale importanza della funzione viene chiarita al secondo comma della disposizione sopra richiamata che stabilisce: “Difensore civico, nella sua funzione, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria”.
Il terzo comma prevede, inoltre, la possibilità di acquisizione digitale degli atti relativi alla segnalazione, riservando però alla legislazione regionale la definizione dei poteri e modalità di intervento del Difensore civico qualora sia ravvisata la fondatezza della segnalazione.