Oggi la Pubblica Amministrazione non dovrebbe avere più segreti per i cittadini, in quanto basata su un sistema con principi di trasparenza e pubblicità dell’agere publicum e la cui espressione più importante viene rappresentata dal diritto di accesso agli atti amministrativi.
La trasparenza è da annoverare come un diritto fondamentale del cittadino, espressione della democrazia, riconducibile anche all’ art 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 10 CEDU.
Dagli anni ’90 ad oggi, diverse sono state le modifiche legislative che hanno coinvolto l’istituto dell’accesso agli atti, passando per il d.lgs. n. 33/2013, fino a giungere al d.lgs. n. 96/2016.
L’accesso civico generalizzato agli atti del cittadino è il diritto di accesso previsto dal Decreto Trasparenza (Dlgs 33/2013): “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
L’ANDCI (Associazione italiana di Difensori Civici) è in prima linea per promuovere la partecipazione dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sull’attività della pubblica amministrazione. Questa nuova norma si inserisce in un contesto internazionale di grande attenzione al tema della trasparenza nel rapporto tra le PA e i cittadini, noto anche con il termine FOIA – Freedom Of Information Act – introdotta nell’ Ordinamento italiano con decreto legislativo n. 97 del 2016 e parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.
Come riportato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: “ con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.. ”. La regola generale di accessibilità deve comunque essere bilanciata con la tutela degli interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di alcune informazioni. “..A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge ”.
L’obiettivo è far sì che anche in Italia, il dibattito pubblico, informato sull’attività di interesse collettivo delle amministrazioni possa diventare modello di democrazia partecipativa con il coinvolgimento di soggetti quali giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri. L’ obiettivo della norma è anche quello di favorire la società civile, con dati e documenti alla mano, ad avere un rapporto con le istituzioni improntato ad una maggiore trasparenza e a svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. Anche se la richiesta può essere presentata da chiunque, è sempre necessario che il richiedente si identifichi, fornendo i propri dati e allegando copia del documento d’identità.
L’ANDCI, per facilitare la presentazione della domanda di accesso, invita le pubbliche amministrazioni competenti a predispone un modulo, scaricabile anche in formato pdf dal proprio sito istituzionale, compilabile a mano oppure online e da consegnare al protocollo o inviare tramite e-mail. L’utilizzo del modulo non è obbligatorio, purché vengano fornite tutte le informazioni previste per l’esercizio del diritto di accesso.
In caso di mancato accoglimento, totale o parziale, differimento o mancata risposta entro trenta giorni, è possibile presentare, sempre entro trenta giorni, richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza presente all’interno di ogni amministrazione (ai sensi dell’Art. 43 del D.lgs. n. 33/2013) e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.
Inoltre è possibile presentare ricorso al Difensore Civico Regionale oppure al Tribunale Amministrativo Regionale.