Il Parlamentary Commissioner for Administration (PCA), successivamente definito Parliamentary Ombudsman (PO), è stato istituito con una legge nel 1967.
Ispirato ad un organo già esistente, il PO è nominato dalla Corona e rappresenta una felice e peculiare sintesi tra due elementi importanti, entrambi fatti valere in fase di elaborazione ed istituzione di questa figura: nella sua strutturazione, il PO è insieme un organo indipendente – qualifica essenziale per poter svolgere un’attività di controllo sull’amministrazione guidata dall’Esecutivo, strettamente legato al Legislativo – e insieme espressione di “incardinamento parlamentare” .
Questo incardinamento parlamentare si manifesta in due meccanismi:
1) “the MP filter”, ovvero la necessità, per il cittadino che intenda adire il PO, di presentare ricorso dinanzi al parlamentare (MP) della propria circoscrizione. Questo meccanismo rappresenta una delle avvertenze che si sono avute presenti nel costruire il Difensore Civico Nazionale, introducendolo all’interno del sistema costituzionale inglese. Si è con questa modalità sviluppata una tradizionale funzione propria del parlamentare di protezione nei confronti dei cittadini. Tale preventivo meccanismo costituisce, inoltre, un significativo filtro teso ad evitare il sovraccarico degli uffici del PO. Dinanzi ad un ricorso di un cittadino, il parlamentare ha la possibilità di ignorarlo, di occuparsene in prima persona o di trasmetterlo al PO. Il Difensore Civico Nazionale, al termine dell’inchiesta, dovrà presentare un rapporto al parlamentare che gli ha trasmesso il caso.
2) la regolare presentazione di un rapporto annuale dinanzi al Select Commettee della Camera dei Comuni, deputato alla vigilanza sull’attività del PO, nonché l’audizione su singole questioni ogni qualvolta a ciò sia invitato dalla Camera dei comuni o lo stesso commissario lo ritenga necessario.
Il modello del PO è stato utilizzato per altre figure: tra tutte, la più importante è il Local Government Ombudsman (LGO). Mentre il primo (PO) è competente per gli atti e i comportamenti dei dipartimenti governativi e di numerose altre autorità pubbliche, nonché dei gestori privati di pubblici servizi, il secondo (LGO) si occupa invece dei reclami nei confronti dei casi di maladministration all’interno dell’amministrazione locale.
Chiamato a sindacare principalmente i casi di maladministration, tipicamente su istanza del cittadino e non d’ufficio, l’Ombudsman o Commissioner è un soggetto chiamato a stimolare la pubblica amministrazione verso un suo continuo miglioramento. Esso gode di un potere discrezionale relativamente all’introduzione, allo svolgimento e alla chiusura dell’indagine. Indagine che lo porterà ad accertare il comportamento dell’autorità indagata e dei pubblici funzionari.
Rappresenta, quindi, uno strumento di risoluzione di conflitti nascenti da maladministration. Con questa nozione si vuole fare riferimento ad “atti e comportamenti caratterizzati da contraddittorietà, irragionevolezza, scarsa trasparenza, disparità di trattamento, che risultassero in una “ingiustizia” per il Cittadino. E, in quanto strumento di risoluzione, si presenta come alternativo alle vie giurisdizionali, non percorribili per esempio per l’onerosità in termini economici e di tempo rispetto alla questione prospettata, o ancora più semplicemente per l’assenza di una violazione di legge.
L’attuale Ombudsman è Rob Behrens.
Il 4 aprile 2023 Rob Behrens si è dimesso dall’Istituto Europeo dell’Ombudsman con chiare e giuste considerazioni.
Già dal 2005, con pubbliche posizioni, l’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani aveva abbandonato tale Istituto con sede in Innsbruck, denunciando il suo degrado e la sua gestione.
Rob Behrens ha dato le sue dimissioni in seguito alle rivelazioni secondo cui il Segretario generale dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman Josef Siegele ha contribuito alla deportazione illegale di bambini ucraini dall’Austria alla Russia. Anche i Difensori Civici di Ucraina, Lettonia, Lituania si sono dimessi dall’Istituto Europeo degli Ombudsman.
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