COMMISSARIAMENTO COMUNE DI SALERNO – RUOLO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NEL SISTEMA ITALIA

Ago 31, 2019 | News | 0 commenti

Il TAR Campania, sezione di Salerno, accoglie positivamente la richiesta di sospensione cautelare, inoltrata dal Comune di Salerno prima lo scorso 6 agosto, poi nuovamente lo scorso 13 agosto avverso la nomina del Commissario ad Acta da parte del Difensore civico regionale, avv. Giuseppe Fortunato. Nel primo caso per conservare integra la situazione del Comune nelle more dell’ufienza cautelare. Nel secondo caso, dopo annullamento del primo decreto per rimuovere alla radice i (pur infondati e pretestuosi) rilievi del Comune di Salerno, comunque. nelle more dell’udienza cautelare collegiale fissata per l’11 settembre prossimo.

Senza entrare nei dettagli si vuole fare delle semplici osservazioni di forma e sostanza: il Comune di Salerno non ha mai adottato il Regolamento degli Istituti di partecipazione reso obbligatorio dall’art. 35 dello Statuto comunale e dal Dlgs 267/2000 art. 7. Il Difensore Civico della Campania, a seguito di ricorso da parte di cittadini agisce per norma di legge e nomina il Commissario ad Acta. Il TAR interviene non a difesa dei diritti di partecipazione dei cittadini bensì a difesa delle prerogative di un’amministrazione comunale bloccando il percorso che avrebbe portato all’adozione dello strumento entro 60 giorni. Questo è il dato triste.

Questo è il classico esempio che dimostra la posizione di subalternità del cittadino all’interno del nostro sistema istituzionale e sociale. L’Italia, infatti, è l’unico paese che vede un giudice speciale per la Pubblica Amministrazione. In tutti paesi del Nord Europa, in cima a tutte le classifiche per progresso economico, sociale e civile, esiste solo il giudice ordinario. In Italia abbiamo, invece, il “giudice speciale” che, a guardarne le evoluzioni storiche, spiega esattamente il campo in cui si realizza lo scontro tra la dimensione del cittadino e il potere amministrativo/burocratico. In effetti, l’esistenza del TAR risponde all’esigenza di salvaguardare l’autonomia dell’amministrazione nei confronti del cittadino. Evidentemente, sono resistenze pre-repubblicane.

Infatti, con la Costituzione e gli sviluppi che la Corte Costituzionale sta dando agli artt. 3 e 4, nonché l’art. 97 (che impone l’imparzialità dell’azione dell’amministrazione), in effetti, si sta determinando una revisione del rapporto tra l’amministrazione e il cittadino. Soprattutto, se si aggiunge la sempre maggiore percorribilità di impugnare gli atti della pubblica amministrazione anche dinanzi al giudice ordinario.

Al di là della normazione formale, vi è anche un dato della coscienza sociale che spinge verso il riconoscimento al cittadino di una posizione di parità nei confronti dell’amministrazione.
Sviluppi che, unitamente, ai processi di trasformazione, il TAR dovrà tenere in considerazione inevitabilmente, considerando maggiormente gli interessi dei Cittadini che non possono essere sempre posposti e rinviati.

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