CENTRI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE VITTIME DI REATO

Ago 18, 2022 | News | 0 commenti

 

 

Centri di assistenza e supporto alle vittime di reato

L’ANDCI, Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani, ha da sempre  rappresentato l’urgenza e la necessità che sia riformato il sistema degli indennizzi per le Vittime di Reato. Oramai è indispensabile e improrogabile dopo l’avvio della Riforma della Giustizia Penale varata dal Parlamento e ancora in attesa dei Decreti Attuativi.   

L’ANDCI, d’intesa con Civicrazia, che comprende oltre quattromila Associazioni a tutela del Cittadino, è impegnata a sostenere in tutte le sedi istituzionali competenti l’emanazione di una normativa equa che salvaguardi i diritti delle Vittime troppo spesso ignorati dal Legislatore.

In particolare occorre subito  l’istituzione dei Centri di Assistenza per le Vittime di Reato per la quale l’ANDCI sta intervenendo a vari livelli per l’attuazione della Direttiva Europea del 2012 che li prevede.           

 

I Centri di assistenza e supporto alle vittime di reato

Mario Pavone

Come ha ricordato, di recente, il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna,  ‘si tratta di una questione di grande rilievo  per la quale occorre intervenire a partire dall’art.111 della Costituzione sul giusto processo per assicurare un diverso, forte ruolo della Vittima in ogni fase del procedimento, accompagnata da una efficace rete di Centri di Sostegno,oltre che da pratiche concrete di mediazione e di conciliazione”, come indicate nella recente Riforma della Giustizia Penale.

È questo, inoltre, l’orientamento adottato fin dall’inizio dal Legislatore europeo, ad esempio già nella Raccomandazione (85)11 del Consiglio d’Europa relativa alla posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale.

Riconoscendo la realtà di sistemi di giustizia essenzialmente incentrati sul rapporto fra Stato ed autore del reato,  – e con ciò destinati di fatto a “trascurare” (se non proprio ad escludere) la persona offesa, – la R (85)11 si richiamava all’opportunità di garantire al soggetto un insieme di diritti in ogni fase del procedimento, alla luce dei bisogni espressi dai cittadini.

Tali diritti-bisogni possono essere riassunti nell’esigenza di ottenere le informazioni necessarie a sporgere denuncia e a porsi in relazione col sistema di giustizia (ambito del tutto inedito per la vittima che, come è ovvio, “non fa/è questo di mestiere”); di ricevere le informazioni relative alle modalità da intraprendere al fine di ottenere il risarcimento del danno; di essere trattati dalle forze dell’ordine e dagli operatori del sistema di giustizia in modo comprensivo e rassicurante, così da evitare ulteriori processi di vittimizzazione; di essere tutelati nella privacy, vedendo garantito il rispetto per la propria vita privata dalle incursioni dei mass media, limitando la divulgazione di notizie e informazioni a quanto  risulti strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini; ed infine di essere protetti, all’occorrenza estendendo tale tutela ai propri familiari, dalle possibili minacce e ritorsioni che, non di rado, provengono dall’autore di reato o dalle organizzazioni illegali alle quali egli appartiene.

Gli organismi europei ed internazionali hanno ripetutamente richiamato l’attenzione degli Stati membri sull’esigenza di dar vita a strutture di assistenza adeguate, capaci di fare efficacemente fronte alle necessità delle vittime; a tal fine sono state elaborate una serie di indicazioni nell’intento di favorire il riconoscimento e la maggiore tutela delle vittime di reato.

Un primo atto di rilevanza internazionale è certamente la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti siglata dagli stati membri del Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983, a Strasburgo, che promuove la specifica attenzione verso “coloro che hanno subìto gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale (e di) coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a tale atto” (art. 2).

L’attenzione rivolta a tali soggetti concerne prevalentemente il riconoscimento di danni da risarcire economicamente, chiamando gli Stati a garantirne la copertura anche nei casi in cui l’autore di reato rimanga ignoto, o sia privo di mezzi economici di sussistenza in seguito alla dichiarazione di indigenza.

Successivamente,  il 28 giugno 1985, il Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d’Europa, sottoscrive la Raccomandazione (85) 11 concernente la Posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale, dove tra le proposte di riforma inserisce quella relativa alla creazione di una rete pubblica e professionale di strutture di assistenza alle vittime.

È stato questo un atto di rilevanza fondamentale, nel quale si richiede che gli Stati membri prevedano, sia in termini legislativi che operativi in tutte le fasi del procedimento, una serie di misure a tutela delle vittime. Particolare menzione viene rivolta agli strumenti della giustizia riparativa quali la mediazione e la conciliazione, riconoscendone altresì i vantaggi che, in termini di deflattività,  conseguiono per il sistema penale, alleggerendone il carico dei processi.

Tale Raccomandazione racchiude, dunque, diverse iniziative: innanzitutto proprio la creazione di una rete professionale e statale di strutture di assistenza alle vittime; secondariamente, l’incentivazione di pratiche alternative di risoluzione del conflitto, quali la mediazione e conciliazione tra autore e vittima di reato; in terzo luogo l’importanza, – da non sottovalutare anche nei suoi effetti psicologici e cioè ricostruttivi per il soggetto che ha patito il reato, – del risarcimento del danno, da realizzarsi con ogni mezzo a disposizione. Quindi viene per la prima volta compiutamente espresso un concetto centrale nel dibattito su questi temi, riconoscendo il diritto alla partecipazione diretta e attiva della vittima in ogni tutela apprestata dall’ordinamento, aspetto che stenta tuttavia ancora oggi ad essere recepito nel nostro ordinamento.

È tuttavia con la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alla Posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) del 15 marzo 2001, che si giunge ad una svolta decisiva per quanto concerne la percezione e il trattamento in concreto delle problematiche concernenti la vittimizzazione.

In tale prospettiva “ciascun Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo ed appropriato delle vittime. Ciascuno Stato si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione”.

Fondamentale è il “diritto di ottenere informazioni” (art. 4), implicando che “ciascuno Stato membro garantisca, e già dal primo contatto con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, che la vittima abbia accesso – con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa – alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi”.

Tali informazioni si riferiscono appunto ai servizi o alle organizzazioni in grado di rispondere positivamente alle sue nuove esigenze. Inoltre, si afferma che “ciascun Stato membro, promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime”.

E l’art. 13 ribadisce come ciascuno Stato membro sia tenuto a promuovere “l’intervento, nell’ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all’uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime”.

L’A.N.D.C.I.  chiede anche la modifica della Carta Costituzionale, con particolare riferimento all’art. 111. Quest’ultimo infatti, nel delineare i principi del c.d. “giusto processo”, non presenta alcun riferimento al soggetto passivo del reato.

L’A.N.D.C.I. chiede che il Garante per le vittime di reato – Special Ombudsman – e in mancanza il Difensore Civico svolga  un ruolo di impulso e di coordinamento centrale, in particolare (come emerge dal rapporto Censis) riguardo a:

formazione degli operatori,

promozione, radicamento e diffusione delle esperienze,

valutazione dei progetti di intervento di volta in volta elaborati per far fronte sia a problemi di portata più ampia, sia a questioni più specifiche (si vedano come esempi, in questo secondo caso, progetti rivolti alle persone vittime di tratta, ai minori vittime di violenza assistita; ed ancora progetti anti bullismo nelle scuole e rivolti ai genitori; interventi verso gli anziani vittime di reati contro la proprietà etc.).

Primaria è dunque la questione degli operatori e della loro formazione, richiamata più volte  anche dalla normativa europea e oggi posta al centro della Macroregione Mediterranea. In particolare, la migliore strada percorribile è quella di potenziare e arricchire il bagaglio conoscitivo degli operatori attualmente impiegati, ampliando il ventaglio delle loro competenze grazie ad approfondimenti sulle materie sociologiche, psicopedagogiche, sulle scienze giuridiche, nell’ambito della criminologia e della vittimologia, nonché richiamando le funzioni ed il ruolo svolto dal servizio sociale territoriale e da quello sanitario.

Al contempo, occorre rafforzare (e in taluni casi proprio sviluppare) l’empatia dell’operatore – magari attraverso esercitazioni e corsi ad hoc – , enfatizzandone la capacità di esercitare un ascolto attivo e partecipe nei confronti di altri soggetti e della loro sofferenza.a

La necessaria capacità organizzativa e gestionale di ciascuno in tali Centri  si inserisce nella capacità di lavorare in équipe e, dunque, occorre sviluppare le effettive risorse a livello relazionale. Ovviamente si tratta di promuovere per tutti una formazione iniziale, mentre in altri casi occorre già dar vita a momenti di formazione continua nelle modalità dei corsi di aggiornamento.

D’obbligo in fase d’esecuzione, e certo non rinviabile oltre – pena il venir meno degli obiettivi a cui è tesa tutta la progettazione – la collaborazione intersettoriale, concreta e fattiva, fra i vari attori che, a diverso titolo, si occupano di queste problematiche: dunque operatori di victim support, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali, associazioni di volontariato sul territorio, associazioni di categoria, professionisti.

E ciò partendo dal presupposto che senza una reale, seria e generosa, sinergia fra pubblico e privato,  (terzo settore, professionisti  e volontariato) ogni sforzo volto a tutelare (meglio, e più seriamente) le vittime della criminalità e dell’ingiustizia sociale è destinato a cadere nel nulla, producendo invece ulteriori danni.

E, con grande probabilità, altre vittime.

Mario Pavone 

Articoli correlati

DATI SUL NUMERO DI MINORI DI 14 ANNI CHE COMMETTONO REATI MANCANTI

DATI SUL NUMERO DI MINORI DI 14 ANNI CHE COMMETTONO REATI MANCANTI

ll Difensore Civico della Comunità Valenciana, Ángel Luna, afferma che l'assistenza socio-educativa dei minori di 14 anni che commettono azioni criminali viene trascurata . È così che il Difensore Civico conclude l'indagine d'ufficio, sottolineando che la prevenzione...

DIFESA CIVICA E COESIONE

DIFESA CIVICA E COESIONE

La Difesa Civica si è andata consolidando, nonostante ad essa non sia stato riconosciuto ancora in Italia il rango costituzionale, come un ‘’potere terzo’’ per la Cittadinanza protagonista  nell’ambito delle istituzioni.  Come tale svolge una sua specifica funzione di...