FIGURA E FUNZIONI
Il Difensore civico è un Organo indipendente istituito a livello regionale e provinciale, che offre un lavoro prezioso e gratuito per il cittadino.
Agisce come arbitro imparziale tra il cittadino e gli Uffici pubblici per garantire trasparenza, correttezza e legalità.
Tutela infatti i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione in caso di disfunzioni, ritardi ingiustificati, omesse risposte ed abusi da parte della stessa, intervenendo efficacemente e tempestivamente anche mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art.136 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali (TUEL), evitando così che il cittadino sia costretto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere la soddisfazione dei suoi diritti, con un percorso invece lungo ed oneroso.
Garantisce l’accesso agli atti con un’apposita procedura nel caso in cui la P.A. neghi al cittadino il diritto di vedere o estrarre copia di documenti amministrativi di suo interesse, operando una giusta comparazione con il diritto alla privacy di altri interessati, per evitare la divulgazione di informazioni che dovrebbero rimanere riservate.
Risolve ancora controversie dei cittadini con i gestori di servizi essenziali come acqua, luce, gas e trasporti regionali
Il Difensore civico Regionale può avere, altresì, la funzione di Garante del diritto alla salute e può intervenire per tutelare i cittadini contro i disservizi del sistema sanitario pubblico e privato convenzionato, nonché eventuali violazioni dei LEA, al fine di salvaguardare il diritto alla salute del cittadino e la regolarità e tempestività di azione da parte degli Organi preposti.
NECESSITA’ DI FONDATA COMPETENZA ED ESPERIENZA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Appare evidente che per poter svolgere queste peculiari funzioni, dialogare con dirigenti di Enti pubblici al fine di comporre i segnalati conflitti in merito a questioni spesso anche delicate, nonché verificare la corretta azione dei vari Enti, il Difensore Civico deve analizzare ed interpretare leggi, regolamenti, delibere ed altro, verificare e ricostruire procedimenti amministrativi, che richiedono una particolare conoscenza del diritto e specialmente del diritto amministrativo.
Deve altresì padroneggiare le leggi sulla trasparenza e sull’accesso documentale (L.241/90) sull’accesso civico semplice e generalizzato (D. Lgs.33/2013), nonché per il Difensore civico regionale anche la normativa sanitaria sia statale che regionale, essendo la sanità materia a legislazione concorrente.
Pertanto, non perché si voglia stabilire la superiorità di una disciplina rispetto alle altre, ma possedere una laurea in una qualsiasi disciplina, per quanto onorevole, non risulta adeguato riguardo alla corrispondenza della preparazione rispetto alle funzioni a svolgersi.
La laurea in giurisprudenza rappresenta il percorso universitario più garantista della conoscenza del diritto costituzionale, amministrativo, civile e processuale necessaria al ruolo delicato e complesso del Difensore civico. Vieppiù anche la semplice laurea in giurisprudenza non è di per sé sufficiente a garantire il possesso dei requisiti di competenza necessari per svolgere un ruolo di tale responsabilità, altrimenti si aprirebbe l’accesso a candidati appena laureati e non ancora strutturati. Infatti, per una preparazione giuridica adeguata sarebbe preferibile anche una solida formazione post lauream in diritto amministrativo. Necessaria è altresì una comprovata esperienza pluriennale (almeno 5 o 10 anni solitamente) maturata nel campo del diritto pubblico e preferibilmente della difesa civica, in special modo per assumere la funzione di Difensore civico regionale.
QUADRO DELLE NOMINE NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE
L’istituto del Difensore civico a livello locale è previsto dalla L. n. 142/90 e dalla L. 127/1997 la quale ha stabilito che nell’attesa dell’istituzione del Difensore Civico nazionale i Difensori civici regionali estendono le proprie competenze anche alle amministrazioni periferiche dello Stato, con alcune limitazioni. La L. 142/90 prevede che lo Statuto dei singoli Enti stabilisca l’elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico a nominarsi, non fissando standard minimi di competenza ed esperienza cui i vari Statuti debbano uniformarsi. Ciò ha determinato nel tempo una forte frammentazione, in quanto ogni Regione ha stabilito requisiti diversi per l’accesso alla funzione di Difensore Civico, prevedendo alcune il possesso di rigorosi requisiti, altre formulazioni generiche che non assicurano il possesso di competenze specialistiche. Questo fenomeno ha creato disparità di tutela dei cittadini delle diverse Regioni ed il rischio che le nomine siano effettuate secondo una mera scelta politica, senza assicurare il rispetto della necessarietà di requisiti connessi alla funzione secondo la ratio dell’istituto voluto dalla norma introduttiva.
Volendo tracciare un’analisi delle nomine effettuate nelle diverse Regioni italiane emerge quindi un quadro articolato e differenziato sul territorio nazionale.
Sebbene il legislatore non abbia introdotto indirizzi uniformi e di fatto non vi siano in tutto il territorio nazionale, possiamo comunque riscontrare che nella maggioranza dei casi i Consigli Regionali opportunamente scelgono magistrati a riposo, avvocati di lunga e comprovata esperienza nel diritto amministrativo, professori universitari o ex alti dirigenti della Pubblica Amministrazione, richiedendo anche una comprovata esperienza pluriennale (almeno 5 o 10 anni solitamente) maturata nel campo del diritto amministrativo e segnatamente della difesa civica, in special modo per assumere la funzione di Difensore civico regionale.
LA POSIZIONE E LE RICHIESTE DELL’ A.N.D.C.I. E DI CIVICRAZIA
L’Associazione Nazionale dei Difensori Civici italiani e Civicrazia quale coalizione di oltre 4000 Associazioni per i diritti dei cittadini e per rendere il cittadino protagonista della propria vita sociale, da decenni si occupano degli aspetti sopra evidenziati.
Una prima battaglia cui lavorano A.N.D.C.I. e Civicrazia è l’istituzione del Difensore Civico nazionale, figura che assicurerebbe ai cittadini un presidio di garanzia di carattere generale su tutto il territorio nazionale, per la quale è stata già avanzata Petizione annunciata nelle Aule e trasmessa alle competenti Commissioni.
Altra battaglia è la richiesta della qualità delle nomine, affinché vengano affidate a soggetti maggiormente preparati in relazione alle funzioni ad esercitarsi, secondo il principio di meritocrazia da sempre sostenuto. Infatti, vengono ribadite in linea con quanto esposto la necessità del possesso della laurea in giurisprudenza, di una specializzazione post lauream in diritto amministrativo, nonché di adeguata esperienza pluriennale nel campo del diritto amministrativo, come requisiti minimi connessi allo svolgimento della funzione di Difensore civico.
IN CONCLUSIONE
I requisiti suindicati per le motivazioni espresse rappresentano un vero e proprio diritto del cittadino che affida la sua tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione a tale figura e deve essere privilegiato rispetto alla opportunità di allargare l’accesso alla nomina ad un campo esteso di candidati, che non garantirebbe la qualità dei requisiti degli eletti.
Maria Carmen Piscione











