DIFENSORE DEI DIRITTI: CRITERI DI SCELTA DEL DIFENSORE CIVICO

Giu 27, 2026 | DIFENSORE DEI DIRITTI | 0 commenti

RIFLESSIONI SUI CRITERI DI SCELTA DEL DIFENSORE CIVICO

Si propongono alcune riflessioni in merito alla scelta del Difensore Civico nelle Regioni e Province Italiane.
Non esiste un percorso unico nazionale. In Italia non c’è una figura nazionale del Difensore Civico, vi sono Difensori Civici regionali e provinciali.
In generale, le leggi regionali richiedono:
una solida preparazione in materie giuridiche e amministrative;
esperienza professionale nella pubblica amministrazione, nel diritto amministrativo e nella tutela dei diritti dei cittadini;
requisiti di indipendenza, imparzialità e autorevolezza morale;
spesso i requisiti necessari per essere eleggibili a consigliere regionale e/o essere elettore della Regione.
Senza ombra di dubbio il provvedimento di nomina del Difensore Civico si fonda su un rapporto di tipo fiduciario, il che non implica che possa essere arbitraria.
La fiducia deve essere intesa come verifica delle attitudini e delle esperienze pregresse maturate in ambito giuridico amministrativo che devono essere completamente estranee a preferenze di natura politica, così come affermato più volte dalla magistratura.
Per altro la fiducia, come sopra delineata, è una capacità professionale che il candidato dimostra ancor prima di assumere l’incarico attraverso la presentazione del proprio curriculum.
Le previsioni delle norme regionali o locali di date modalità di nomina, preferibilmente e giustamente con scrutinio segreto, si inseriscono nella preferenza accordata ad un sistema democratico e garantista per la scelta del candidato ipoteticamente più idoneo ricoprire un ruolo così importante
Il dato normativo locale, a volte supportato da regolamenti, prevede nella quasi totalità dei casi italiani che il candidato all’ufficio quo deve garantire la massima indipendenza ma soprattutto deve dimostrare una competenza giuridico amministrativa.
E proprio tale formula così generica, cioè la competenza giuridica amministrativa, che si presta a diverse interpretazioni: infatti molti degli statuti locali non risultano analitici nell’individuazione degli elementi costitutivi dell’approvata esperienza giuridica amministrativa.

 

LA SCELTA DEL CANDIDATO PIU’ COMPETENTE QUALE GARANZIA PER I CITTADINI E LA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La discrezionalità nella scelta da parte dell’organo consiliare incontra un limite ineludibile nella previa adeguata valutazione dei curriculum dei candidati.
Deve cioè essere preferito il candidato che risulti di gran lunga dotato di maggiore esperienza per l’ufficio anche qualora nel bando di selezione venga richiesta una soglia di preparazione più bassa, altrimenti ci troveremmo in un caso di irragionevolezza e quindi di eccesso di potere, il che comporta annullabilità degli atti e conseguenti responsabilità.

L’esperienza giuridica amministrativa presuppone una conoscenza degli strumenti di tutela processuale e procedimentali sostanziali, anche endoprocedimentali, propri del diritto amministrativo necessari al fine dell’esercizio della funzione.
Senza la perfetta conoscenza delle norme da parte del Difensore Civico non sarebbe garantita una efficace tutela dei cittadini nei confronti dei comportamenti censurati e /o ritenuti illegittimi della Pubblica Amministrazione.
Tale funzione è infatti connessa alla messa in pratica di nozioni di diritto amministrativo, civile e talvolta penale sia sostanziale che procedurale.
Per altro l’esperienza degli ultimi anni di Difesa Civica insegna come si fa ricorso all’ufficio anche con riguardo a situazioni giuridiche e soggettive estranee all’ambito strettamente pubblicistico ma relative al campo dei diritti umani.
Di pari passo alle evolute esigenze di fatto si ricordano, inoltre, due importanti interventi legislativi: il cd FOIA (L. 97/2016) in materia di accesso civico generalizzato e la Legge 24/2017 il cui art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.
Il Difensore Civico è così venuto nel tempo ad occupare spazio di intervento per così dire atipico.
La presa di coscienza di quanto fin qui detto trova conferma nei Principi di Venezia, dove all’articolo 8 si afferma che i criteri essenziali per la scelta del Difensore Civico sono <>.

 

L’EUROPA: UN MODELLO DA IMITARE

L’attuale Mediatore europeo è Teresa Anjinho, avvocata ed esperta indipendente in materia di diritti umani. Presso il suo ufficio selezionati qualificati giuristi e anche un gruppo di capaci giovani laureati in materie giuridiche che hanno la possibilità di eseguire degli stages promuovono legalità e una buona amministrazione. A tale modello deve ambire ogni Regione e Provincia italiana.

Maria Olimpia Venditto

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