DIFENSORE CIVICO IN PUGLIA: UNO STRUMENTO PREZIOSO CHE MANCA

Dic 12, 2025 | News | 0 commenti

DIFENSORE CIVICO IN PUGLIA: UNO STRUMENTO PREZIOSO CHE MANCA

Il fatto: A un Cittadino pugliese, in data 31.8.2025, venivano notificati 2 verbali di accertamento e contestazione da parte del Comando della Polizia Locale, uno a lui riferito, l’altro, invece, in cui risultava soggetto trasgressore la moglie. Dai due verbali, sostanzialmente sovrapponibili, si evinceva che gli operatori “in data 15.7.2025, a seguito di ispezione congiunta con addetti ASM”, rinvenivano “un bustone di colore azzurro con all’interno frazione di rifiuti riciclabili, in una giornata in cui era previsto il ritiro della sola frazione indifferenziata” e concludevano gli operatori che il “verbale è stato redatto a seguito di ritrovamento di carta intestata” in uno, a nome del mio cliente, nell’altro, a nome della moglie. Nulla più si aggiungeva o si riferiva.

Abbastanza particolare è già la circostanza che in una stessa giornata si ritrovavano due distinte buste ( o solo una da cui si rinvenivano due carte intestate? Questo non ci è ancora dato sapere), entrambe riferite, secondo gli addetti, al medesimo nucleo familiare, ma si predisponevano due differenti verbali perché in uno si ritrovava “carta intestata” a nome del marito e nell’altro a nome della moglie (ribadisco: nella stessa giornata, si sostiene, con questi due verbali, che marito e moglie abbiano posto in essere due differenti condotte di errato conferimento della differenziata, nella stessa via, alla stessa ora).

Alla luce di ciò, un nucleo familiare si trovava, a distanza di più di un mese e mezzo dal fatto, a doversi difendere da due verbali praticamente identici, anche con riguardo ai luoghi, tempi e indicazioni relative all’attività espletata, senza, però, essere gli effettivi responsabili della trasgressione.

In aggiunta, dalla lettura dei due verbali si rinvenivano molteplici violazioni di legge, incongruenze ed irregolarità (definibili, però, rilevanti, giacché un cittadino medio non ha competenze specialistiche in materia e, spesso, non è in grado di difendersi autonomamente da illegittimità poste in essere dall’amministrazione pubblica, soprattutto ove questa non è trasparente).

L’esigenza di tutela e difesa: I Cittadini, in seguito a detti verbali notificati, che gli richiedevano il pagamento in unica soluzione di 400 euro, davano avvio alla procedura per richiedere l’accesso documentale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo, nel caso de quo, un chiaro interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione relativa al procedimento in questione. La richiesta presentata all’amministrazione competente era volta, in primo luogo, ad ottenere copia ulteriore degli originali dei due verbali, giacché quelli rilasciati recavano correzioni e aggiunte che non rendevano visibili alcune parti scritte a penna; in secondo luogo, copia della relazione di servizio degli agenti della locale o degli addetti ASM, in quanto l’identità, per esempio, di questi ultimi ancora ci è ignota; ed in ultimo, a prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle “carte intestate”, in quanto i miei clienti, riponendo buona fede nell’operato della Polizia Locale, si preoccupavano di comprendere cosa fosse accaduto, chi avesse riposto, all’interno della busta differenziata, questi “documenti” a loro nome e a che titolo li detenesse.

In aggiunta, si procedeva a predisporre scritti difensivi; ad esporre le innumerevoli violazioni riscontrate, solo dalla lettura dei due verbali, e contestualmente a richiedere che l’amministrazione procedente agisse in autotutela, come previsto per legge; a richiedere l’audizione dei miei assistiti, così da far luce sui fatti in oggetto risalenti, si ricorda, a luglio 2025.

Decorsi i 30 giorni, però, alcuna comunicazione, riscontro, avviso di comparizione è mai giunta, né a tali Cittadini è stato concesso di prendere visione o estrarre copia di alcun atto del procedimento di contestazione.

Violazione delle garanzie di difesa e contraddittorio: Alla luce di ciò, i Cittadini potevano rivolgersi al Difensore Civico, per l’ostensione degli atti richiesti.

Siamo però in Puglia ed esiste una palese e persistente violazione di una garanzia riconosciuta dall’ordinamento: ossia, l’impossibilità dei cittadini di esperire un reclamo presso il Difensore Civico, al fine, per lo meno di acquisire la documentazione necessaria, per far luce su quanto a loro contestato e di cui ancora non hanno contezza o conoscenza.

In altri termini, ad oggi, il Difensore Civico regionale per la Puglia risulta ancora assente, privando i Cittadini di uno strumento fondamentale di garanzia e tutela, in palese contrasto con quanto dispone la Costituzione italiana e soprattutto con il principio espresso nel suo articolo 97.

In virtù di una mancata risposta a una fondata istanza di accesso agli atti, ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nei termini di legge di 30 giorni), da parte del Comune di X (organo Polizia Locale), sarebbe stato di certo più opportuno e meno gravoso per le finanze dei Cittadini (rispetto ad un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale), effettuare un reclamo al Difensore Civico; allo stato degli atti, però, non è presente, nel territorio di competenza né il Difensore Civico comunale (figura soppressa ormai dal 2010), né quello provinciale (o territoriale), come anche quello regionale.

Ciò, quindi, presuppone che per i Cittadini pugliesi l’unica tutela prevista contro inefficienze, violazioni di legge e ritardi della Pubblica Amministrazione, sia avviare una dispendiosa procedura giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, per un mero accesso agli atti.

È pur vero che il Tar ben può condannare la Pa al rimborso delle spese processuali (possibilità di cui non si ha certezza, al momento in cui si istaura il contezioso), ma, si ricorda che per il mero inizio della relativa procedura in sede contenziosa occorre anticipare notevoli somme di denaro, non da tutti sopportabili, soprattutto, se, come nel caso di specie, i soggetti in questione sono moglie e marito.

Ci si rivolgeva, quindi, all’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani (A.N.D.C.I.) per avere informazioni ulteriori circa questa vergognosa inerzia della Regione Puglia a cui si stava assistendo, al fine di comprendere se a loro risultava una qualche nomina della figura che l’ordinamento impone; se fosse possibile, in assenza di ciò, provvedere ad inoltrare il reclamo ad un’altra autorità amministrativa, competente ad accettarlo; o quale sarebbe potuta essere la soluzione ottimale per garantire la difesa di un cittadino, senza che ciò aggravasse la sua situazione economica e familiare.

L’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani (A.N.D.C.I.) riscontrava in tempi brevissimi la segnalazione e, confermando l’evidente e persistente violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione, mi confermava la mancanza della nomina, in Puglia, del Difensore Civico, sia di livello regionale che provinciale.

L’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani illustrava che avevano già trasmesso una petizione e che avevano ottenuto audizione presso la competente Commissione consiliare della Regione Puglia; che tutti i politici pugliesi avevano assunto impegni durante l’esame della loro petizione, ma che poi nessuno li aveva mantenuti.

Infine, l’A.N.D.C.I. ha in corso un’iniziativa specifica presso la Macroregione Mediterranea per violazione del Terzo Pilastro e ha trovato un accoglimento delle sue impostazioni, circa un vuoto non accettabile e che va in qualche misura provvisoriamente coperto.
Orbene, allo stato, tali figure di Difensore Civico non sono ancora state nominate.

Cittadino alla mercè della Pubblica Amministrazione Un Cittadino, contribuente, utente deve, quindi, sottostare ad una amministrazione pubblica inefficiente, proclive a costanti violazioni di legge, composta da funzionari e addetti che spesso non sembrano avere competenze adeguate o che, una volta sottoscritto il contratto di lavoro, si ritengono esenti da ogni dovere a loro richiesto (non tutti, si sottolinea); ma vi è di più, perché al Cittadino non sono neppure riconosciuti e garantiti i rimedi di difesa che l’ordinamento prevede ormai da anni? e perché tutto questo? Perché a monte, per anni, per persistente inerzia o per poco interesse, non si è proceduto ad effettuare nomine apposite?

Questo porta solo ad una cosa, ossia che nel corso degli anni si è assistito a riforme, modifiche legislative, a interventi definiti “epocali”, ma che comunque rimangono lettera morta; il cittadino, dunque, è succube degli eventi e deve solo sottostare a qualsiasi impiegato che decide per lui quando/come/perché/ e se difendersi, tutto con aggravio delle sue risorse economiche?

Questo è ancor più evidente nel caso de quo.

Dopo l’inerzia del Comune pugliese, in quanto decorsi i 30 giorni per provvedere, per mesi alcuna comunicazione, riscontro o richiesta è mai pervenuta, né è stato consentito di visionare e/o estrarre copia degli atti relativi al procedimento in oggetto; solo in data 11.11.25, il Cittadino veniva contattato telefonicamente dalla polizia locale per chiedere se gli fosse stato notificato un avviso di audizione (si precisa, fin da subito, che tale richiesta di audizione è giunta).

Quale avvocato di questi Cittadini, pertanto, procedevo a contattare il responsabile del procedimento per avere informazioni ulteriori e comprendere, come mai, solo a distanza di tempo si fossero attivati per l’audizione, ma soprattutto per avere contezza di quando ciò potesse avvenire; in detta circostanza, il Rup nominato ci comunicava che l’audizione era stata fissata per il giorno 12.11.2025, ma che per motivi di errata notificazione, non era possibile provvedere e che quindi era necessario rifissare, ad altra data e in tempi brevi, il relativo ascolto dei Cittadini.

In data 28.11.2025, veniva notificato l’invito rivolto ai Cittadini a comparire il 10.12.2025, presso il Comando di Polizia Locale per essere ascoltati in merito ai fatti oggetto dei verbali contestati.

Come si può notare, le tempistiche sono oltraggiose, poiché si richiede a Cittadini di dare informazioni, o difendersi, dopo 5 mesi dai fatti avvenuti a luglio, di cui non avevano conoscenza alcuna fino al 31 agosto (data di notifica del verbale amministrativo), senza aver neppure visionato quanto di loro interesse.

Queste condotte cosa comportano?

– Che anche lo strumento dell’audizione orale non può essere effettivo, perché a distanza di 5 mesi cosa potrebbe mai ricordare un utente, relativamente alle modalità in cui ha riposto i sacchetti della differenziata?

Di base, tali condotte sono solo uno strumento per aggirare le norme che indicano tempistiche perentorie per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative.

Si ricorda che l’art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981 stabilisce che, in assenza di contestazione immediata, la notifica degli estremi della violazione amministrativa debba avvenire entro 90 giorni dall’accertamento per chi risiede in Italia. Il termine è perentorio e inizia a decorrere dal momento in cui si è completata l’attività amministrativa necessaria a verificare gli elementi dell’infrazione.

Dunque, nel sistema di diritto amministrativo punitivo la previsione dell’art. 14, 2° comma assolve una funzione di garanzia, poiché la tempestiva comunicazione dell’addebito è funzionale al tempestivo e, dunque, effettivo esercizio delle difese da parte dei contravventori.

Tutto corretto a livello normativo, ma nel caso concreto cosa si è verificato? Nessuna risposta ai nostri scritti difensivi; nessun riscontro alla richiesta di accesso agli atti; nessun provvedimento di autotutela è stato preso da parte dell’amministrazione procedente .. e dopo 5 mesi si richiede la loro audizione.

– Che al cittadino non è consentito esperire gli strumenti di tutela e difesa previsti dall’ordinamento; che deve, quindi, sborsare, per delle contestazioni di euro 400, notevoli somme, solo per avviare due distinte procedure contenziose dinanzi al TAR, per accedere agli atti.
– Che, contestualmente, il Cittadino deve procedere con “un ricorso al buio” con riguardo alla legittimità stessa dei verbali di contestazione, in termini brevi, in quanto soggetto a decadenza.

Codice di Buona condotta amministrativa, facoltà o obbligo? Tutto ciò, oltre ad essere inammissibile, è anche violativo di dettami e principi che ci vengono imposti a livello sovranazionale. Il diritto amministrativo, infatti, si compenetra continuamente con quello europeo. Si tratta di principi che, in alcuni casi, sono parte integrante dei Trattati, in altri, trovano riconoscimento nell’attività giurisprudenziale operata dalla Corte di Giustizia UE mediante le sue sentenze.

I principi del diritto amministrativo europeo sono anche espressamente richiamati dall’art. 1, comma 1, della L. 241/1990, ma, nonostante ciò, rimangono inapplicati nell’agere amministrativo nazionale. I criteri europei a cui la Pubblica Amministrazione deve orientare il proprio operato sono svariati e se ne riportano solo alcuni, perché rilevanti per il caso in oggetto:

– il principio della certezza del diritto, ai sensi del quale, non solo le norme, ma anche le situazioni giuridiche soggettive nonché i rapporti tra autorità e cittadino devono essere conoscibili (e prevedibili);
– il principio del legittimo affidamento, che è volto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei privati. Le amministrazioni sono tenute a salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive consolidatesi a seguito di atti e comportamenti amministrativi capaci di creare una situazione di affidamento ragionevole nel privato. L’istituto del legittimo affidamento, lo ricordiamo, in diritto amministrativo si configura quale limite alle scelte discrezionali dell’amministrazione;
– il principio del giusto procedimento, secondo cui le procedure devono essere improntate alla democraticità nonché alla imparzialità e trasparenza;
– il principio di buona amministrazione, che impone di garantire la tempestività dell’azione amministrativa;

Conclusioni: L’incipit del Codice di Buona condotta amministrativa, che il Parlamento dell’UE ha approvato nel 2001, afferma che «La buona amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea (le «istituzioni dell’UE») è un vantaggio per tutti i cittadini europei e i residenti nell’Unione ed è di particolare importanza per le persone che hanno rapporti diretti con le istituzioni dell’UE».

Il Codice di Buona condotta amministrativa è un testo che intende far conoscere a tutti i cittadini dell’Unione i diritti di cui sono titolari nei confronti della pubblica amministrazione e gli standard delle prestazioni erogate dalle istituzioni. Secondo il principio di buona amministrazione sancito dal Codice, infatti, ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. Nell’applicazione del principio di buona amministrazione si rinvengono il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

Diritti che potrebbe e dovrebbe garantire il Difensore Civico pugliese che invece manca.

Ci si chiede, allora, se questi principi devono essere intesi solo sulla carta mentre dovrebbero essere un monito imprescindibile dell’agere amministrativo? Ai posteri l’ardua sentenza.

Vita Mansueto, Avvocato

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